Risarcimenti in tempi di Coronavirus

Ico post blog Passeggero al sicuro

La commissione europea ammette che il regolamento europeo sui diritti del passeggero n. 261/2004 è una normativa che in tempo di Coronavirus non può valere.

Fino a qualche settimana fa il problema Covid-19 sembrava toccare solo l’Italia, invece adesso tutto il mondo indossa la mascherina e ciò ha causato il blocco degli aeroporti, con il conseguente ed inevitabile collasso del trasporto aereo.

Oggi quindi le regole stabilite dalla Commissione Europea sono più dalla parte delle compagnie aeree che del passeggero. 
Tutti i vettori aerei, infatti, stanno affrontando una crisi che non ha precedenti rischiando il fallimento.

Cosa prevedono le nuove linee guida della Commissione Europea?

VOLO CANCELLATO
È previsto il rimborso. Ma se il volo di ritorno viene cancellato e quello di andata non subisce cancellazione può essere rimborsato solo se fa parte della stessa prenotazione. Se si tratta di tratta di due prenotazioni differenti, la compagnia non è tenuta a rimborsare il costo del biglietto.

Molte compagnie aeree stanno, inoltre, offrendo ai passeggeri buoni viaggi da spendere entro l’anno 2021 per qualsiasi tratta.
La commissione ha stabilito che la compagnia aerea deve riproteggere i passeggeri, che hanno subito la cancellazione, sul primo volo disponibile, che a causa delle limitazioni al traffico aereo potrebbe essere dopo parecchi giorni, così gravando un obbligo di informativa da parte delle compagnie aeree al passeggero.

RINUNCIA AL VOLO
In materia di rinuncia al volo sussiste uno scontro diretto tra la normativa d’urgenza italiana e le nuove linee guida europee.
Il decreto italiano del 9 marzo, infatti, ha previsto che tutti coloro che non potevano partire perché subordinati al provvedimento di divieto di allontanamento dalle aree interessate dal contagio avevano diritto al rimborso.
Tuttavia le linee guida comunitarie hanno stabilito contrariamente, ossia che non è previsto alcun rimborso perché il passeggero è come se rinunciasse spontaneamente al volo.  
Dunque è rimesso al buon senso della compagnia aerea se considerare “rimborsabili” questi casi.

RISARCIMENTO
L'obiettivo del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto.
Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che può arrivare fino ad un massimo di 600€.

Purtroppo le nuove linee guida comunitarie derogano a queste condizioni. La chiusura degli aeroporti, il divieto di circolazione di persone da parte degli Stati per limitare la diffusione del Coronavirus sono considerate infatti “circostanze eccezionali” che esimono la compagnia aerea da qualsiasi responsabilità in caso di disservizio aereo.
Peraltro, le compagnie aeree sono autorizzate a decidere se cancellare il volo perché economicamente non conveniente quando non vi siano tanti passeggeri imbarcati.
Questa normativa d’urgenza va in contrasto anche con i protocolli ENAC che prevedono l’applicazione del reg. EU n 261/2004 anche per i voli cancellati per motivi economici o commerciali.


Conclusivamente, nonostante la normativa italiana d’urgenza emanata per il settore aereo sia più favorevole ai passeggeri rispetto a quella comunitaria, tuttavia sarà quest’ultima a prevalere ed a cui le compagnie aeree dovranno adeguarsi.

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