Trasporto aereo, l’Europa chiude la porta ai risarcimenti per Coronavirus

Ico post blog Passeggero al sicuro

Le nuove linee guida contrastano, in diversi aspetti, con quanto previsto dai decreti del governo italiano. E per i rimborsi in caso di volo non cancellato la Commissione stringe il rubinetto

La Commissione Europea cerca di mettere ordine nel grande scompiglio che la pandemia di Coronavirus ha seminato nel trasporto aereo e pubblica delle linee guida per stabilire i diritti di chi non può - o non vuole - volare. Un regolamento sui diritti del passeggero c’è - il 261 del 2004 - ma per stessa ammissione dell’esecutivo Ue, quella è una norma che vale in tempi normali: l’emergenza è talmente vasta che servono regole ad hoc.

Se fino a una settimana fa il problema toccava solo noi italiani, oggi è tutta Europa a indossare la mascherina e a ridurre il traffico aereo ai minimi termini. Le compagnie aeree viaggiano a scartamento ridotto, molti aeroporti sono chiusi e centinaia di migliaia di viaggiatori si trovano tra le mani un biglietto che è carta straccia.

 

Rispetto alla normativa italiana, però, le regole stabilite dalla Commissione sono più dalla parte delle compagnie aeree che del viaggiatore. La Ue non ne fa mistero e nella nota che accompagna le linee guida spiega che il testo dovrebbe anche “aiutare a ridurre i costi per il settore dei trasporti”. Le compagnie aeree stanno infatti affrontando una crisi che non ha precedenti.

Ecco, nel dettaglio, cosa prevedono le linee guida della Commissione.

VOLI CANCELLATI

Il rimborso è dovuto. Tuttavia, se la compagnia aerea cancella il volo di ritorno, quello di andata (non cancellato) può essere rimborsato solo se è stato acquistato nella stessa prenotazione, anche se con una compagnia diversa. Se si tratta di due prenotazioni differenti, la compagnia aerea non è tenuta a restituire il denaro;

Molte compagnie stanno offrendo voucher dello stesso importo del biglietto da spendere per un prossimo volo. Tuttavia, spiega la Commissione, i vettori non possono offrire solo questa possibilità ma offrire anche quella di avere un rimborso in contanti;

È previsto anche che la compagnia aerea riprotegga il passeggero sul primo volo possibile. Solo che, come sottolinea la Commissione, in queste circostanze il “primo volo” potrebbe decollare dopo giorni e giorni. Le compagnie aeree devono informare i passeggeri di questo.

RINUNCE VOLONTARIE

Ecco un’altra compressione dei diritti che l’Italia aveva stabilito per decreto. Il decreto 9 del 2 marzo infatti dice possono essere rimborsati tutti coloro che non possono partire perché "destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio". A prescindere dal fatto che il volo sia cancellato o no. Un'area inizialmente molto circoscritta ma che il decreto del 9 marzo ha esteso a tutta l'Italia. 

Le nuove linee guida comunitarie dicono però un’altra cosa: non c’è alcun diritto al rimborso. Tutto dipende o dalla buona volontà della compagnia aerea (che spesso in questi casi offre voucher, non certo contanti) o dal tipo di biglietto acquistato. Se prevede la possibilità di rimborso, bene, altrimenti i soldi sono persi.

RISARCIMENTI

Il regolamento europeo del 2004 prevede che, oltre al rimborso, il passeggero debba anche essere risarcito dalla compagnia aerea se:

  • il volo parte ma ha un ritardo di oltre tre ore;
  • il volo è cancellato con un preavviso inferiore alle due settimane;
  • la circostanza per la quale è stato cancellato è imputabile alla compagnia aerea, dunque non è eccezionale.

Le linee guida europee derogano a queste condizioni. In pratica, se gli Stati vietano alcuni collegamenti o vietano la circolazione delle persone, si rientra nella “circostanza eccezionale” che esclude il risarcimento. Non solo: anche in assenza di limitazioni a voli o circolazione delle persone, la compagnia aerea può cancellare il volo se c’è il rischio che parta vuoto o quasi. E può farlo anche con scarso anticipo, senza per questo dover indennizzare nessuno. Uno strappo rispetto a quanto già ribadito dalla nostra autorità nazionale Enac, secondo la quale “per i voli cancellati per motivi economici/commerciali in presenza di aeroporti aperti e senza nessuna restrizione verso il paese di destinazione trova piena applicazione il regolamento 261/2004”. Quindi, il risarcimento è dovuto.

Ma cosa cambierà per i viaggiatori italiani che sono protetti da un decreto governativo ad hoc, più vicino al consumatore rispetto alle linee guida? Non si può escludere che, in caso di conflitti tra la normativa nazionale e quella europea, che è sovraordinata, si possa configurare una procedura di infrazione ai nostri danni. Ad ogni modo, il problema non dovrebbe porsi: è facile prevedere infatti che le compagnie aeree si allineeranno alle linee guida comunitarie appena emanate.

 

 

 

FONTE: Repubblica.it

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