Vacanza rovinata?


Vacanza rovinata

Danno da vacanza rovinata? A cosa hai diritto?

​Se la vacanza non si svolge come ci si aspettava e non si svolge secondo le previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti c.d. “danno da vacanza rovinata”, per il riconoscimento del quale devono però ricorrere alcuni presupposti.

Deve trattarsi di una “vacanza tutto compreso” ossia pacchetti turistici che devono ricomprendere almeno due tra i seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi in corso di viaggio.

In tali ipotesi, dunque, è prevista  la responsabilità del Tour Operator organizzatore del viaggio (D.Lgs. 79/2011 c.d. Codice del Turismo).



Conseguentemente, quando uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte ovvero se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto - la sistemazione presso una data struttura alberghiera con determinate caratteristiche, il volo di andata e ritorno con una determinata compagnia ed un piano voli predeterminato, guida turistica e/o autoveicoli o natanti per le escursioni in loco ecc. - l’organizzatore è tenuto a risponderne, anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti terzi prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto (art. 45 Cod. Tur.).

Il reclamo deve essere presentato dal turista tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio (art. 49 Cod. Tur.), in ogni caso entro il termine prescrizionale di un anno dal rientro dal viaggio e di tre anni per il risarcimento dei danni alla persona.

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